Eccesso di velocità: quali sanzioni per 1 km/h in più sulla strada?

Il margine tecnico di un radar non costituisce una tolleranza legale. Il Codice della strada sanziona ogni superamento della velocità massima consentita, anche di un solo chilometro all’ora. La distinzione tra velocità misurata e velocità rilevata dopo correzione tecnica rimane però il punto che la maggior parte dei conducenti sanzionati non comprende, mentre determina l’intero schema applicabile.

Velocità rilevata e margine tecnico del radar: la vera soglia di sanzione

Un radar fisso applica un margine di 5 km/h per le velocità misurate fino a 100 km/h, poi un margine del 5% oltre. Un radar mobile o portatile utilizza una correzione più ampia. La velocità rilevata, quella che figura sul verbale di contravvenzione, corrisponde quindi alla velocità misurata diminuita di questo margine.

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Concretamente, un veicolo fotografato a 96 km/h su un tratto limitato a 90 km/h riceverà una notifica di velocità rilevata di 91 km/h, ovvero un eccesso di 1 km/h. L’infrazione è costituita, ma rientra nella fascia più bassa dello schema. Tutta la logica della sanzione si basa su questo scarto post-correzione, non sulla velocità visualizzata sul contachilometri né sulla velocità grezza catturata.

Per un radar mobile, il margine sale a 10 km/h sotto i 100 km/h e a 10% oltre. Un conducente fotografato a 141 km/h in autostrada da un veicolo mobile avrà una velocità rilevata di 127 km/h, il che porta l’eccesso reale sotto la soglia dei 10 km/h rispetto al limite di 130. Comprendere questa meccanica evita di contestare una multa per superamento di velocità su una base errata.

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Superamento di velocità inferiore a 5 km/h: multa senza ritiro di punti dal 2024

Dal 1° gennaio 2024, un eccesso di meno di 5 km/h non comporta più alcun ritiro di punti dalla patente di guida. La contravvenzione rimane dovuta, ma la sanzione si limita alla multa forfettaria. Questo cambiamento modifica il calcolo del rischio per i conducenti in periodo di prova così come per quelli il cui saldo di punti è già intaccato.

Gendarme francese che controlla la velocità dei veicoli con un radar su una strada di periferia

L’importo della multa varia a seconda del luogo dell’infrazione:

  • Fuori agglomerato (velocità massima consentita superiore a 50 km/h): multa forfettaria di 68 €, ridotta a 45 € se pagata entro i termini ridotti, aumentata a 180 € in caso di ritardo nel pagamento.
  • In agglomerato o su strada limitata a 50 km/h o meno: multa forfettaria di 135 €, ridotta a 90 €, aumentata a 375 €.
  • Il termine di pagamento per beneficiare dell’importo ridotto è di 15 giorni per posta, esteso a 30 giorni in caso di pagamento elettronico.

Osserviamo che questa distinzione agglomerato/fuori agglomerato rimane poco conosciuta. Un eccesso identico di 3 km/h costa quasi il doppio in zona urbana.

Schema delle sanzioni a partire da 5 km/h: punti, sospensione, reato

Il ritiro di punti inizia dalla fascia 5-19 km/h oltre il limite. La progressività dello schema si articola in scaglioni netti.

Tra 5 e 19 km/h di eccesso, la contravvenzione è di classe 3 fuori agglomerato (68 € forfettari) o di classe 4 in agglomerato (135 €). Il ritiro è di un punto sulla patente.

Tra 20 e 29 km/h, la contravvenzione passa in classe 4 in tutti i casi (135 € forfettari), con ritiro di due punti e possibilità di sospensione della patente di guida.

Tra 30 e 39 km/h, il ritiro sale a tre punti, la multa forfettaria rimane a 135 €, ma la sospensione della patente può arrivare fino a tre anni. Il tribunale di polizia può anche imporre un corso di sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

Tra 40 e 49 km/h, vengono ritirati quattro punti. La multa forfettaria è sempre di 135 €, la sospensione della patente può essere pronunciata, e la ritenzione immediata della patente da parte delle forze dell’ordine diventa sistematica durante un controllo stradale.

La soglia di 50 km/h: passaggio a reato

A partire da 50 km/h oltre la velocità consentita, l’infrazione non è più una contravvenzione ma un reato perseguibile dal tribunale penale. Vengono ritirati sei punti. La multa può arrivare fino a 1.500 € (3.750 € in caso di recidiva). La sospensione della patente può arrivare fino a tre anni, senza possibilità di agevolazione per una patente bianca in alcuni casi. In caso di recidiva, la confisca del veicolo e una pena detentiva diventano giuridicamente possibili.

Questo passaggio da contravvenzione a reato cambia radicalmente la procedura. Il conducente non ha più a che fare con il semplice pagamento di una multa forfettaria ma con una convocazione davanti a un giudice, con iscrizione nel casellario giudiziale.

Cruscotto di un'auto con il contachilometri leggermente sopra il limite consentito in città

Contestare un eccesso di velocità: termini e motivi ammissibili

La contestazione di un verbale di contravvenzione per eccesso di velocità deve essere formulata entro 45 giorni dalla data di invio del verbale. Essa avviene tramite richiesta di esenzione presso l’ufficiale di polizia giudiziaria, sia per raccomandata, sia tramite il sito dell’ANTAI.

I motivi ammissibili per legge sono limitati:

  • Il conducente non era il conducente effettivo al momento dell’infrazione (prestito del veicolo, furto).
  • Il radar presentava un difetto di omologazione o di verifica periodica (certificato di metrologia scaduto).
  • Il verbale di contravvenzione presenta un errore materiale (targa, luogo, data) che rende impossibile l’identificazione.

Contestare solo perché il margine tecnico è ritenuto insufficiente non ha alcuna base giuridica. Il margine è fissato da un decreto ministeriale e si applica automaticamente prima dell’emissione del verbale. La velocità rilevata integra già questa correzione.

Il deposito di una contestazione sospende l’obbligo di pagamento, ma se viene respinta, il conducente si espone alla multa aumentata. Raccomandiamo di consultare un avvocato specializzato in diritto stradale prima di qualsiasi azione, particolarmente quando l’eccesso supera i 40 km/h o in caso di recidiva, dove le conseguenze penali giustificano una difesa strutturata.

Lo schema attuale sanziona ogni eccesso fin dalla velocità rilevata, senza un minimo ufficiale. L’eliminazione del ritiro di punti sotto i 5 km/h dal 2024 non deve nascondere il fatto che la multa, essa, rimane sistematica. Per un conducente in periodo di prova con un saldo ridotto, un solo eccesso di 5 km/h è sufficiente a innescare un corso obbligatorio di recupero punti.

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